Statuto - Giovani Nuovi

Vai ai contenuti

Statuto

GRUPPO "GIOVANI NUOVI"
Nascita del Gruppo: Ge-Sampierdarena, 12 Marzo 1970
Approvazione dello Statuto : Genova, 20 Ottobre 1977
Approvazione “ad experimentum” della Regola di Vita:  Genova, 27 Maggio 1986
Revisione della Regola di vita: Susa,  28 Luglio – 4 Agosto 2007

STATUTO DEL GRUPPO "GIOVANI NUOVI"

Art. 1 – Il gruppo “GIOVANI NUOVI” é un gruppo formativo ed apostolico che coraggiosamente vive ed opera nella Chiesa, per la Chiesa, in una sincera comunione, fedeltà e servizio al proprio Arcivescovo, cosciente che “I Vescovi sono per divina istituzione succeduti al posto degli apostoli, quali pastori della Chiesa e che, chi li ascolta, ascolta Cristo” (Lumen Gentium 20)

Art. 2 – SCOPI DEL GRUPPO sono:
- promuovere la santità personale ed eventualmente familiare
- essere fermento di Chiesa ovunque, con disponibilità generosa, cioé collaborare alla  espansione del Regno di Dio nelle anime
- diffondere con la testimonianza della vita e l'azione, la vera dottrina e promuovere la pratica cattolica.

Art. 3 – I programmi annuali, le singole iniziative saranno presentate e sottoposte all'Arcivescovo. Ogni membro nella sua attività e servizio ecclesiali é cosciente di agire rappresentando la linea e la spiritualità del gruppo e si impegna, quindi, ad una stretta unità con tutti.

Art. 4 – MEZZI sono:
- l'istruzione religiosa
- la vita di preghiera, sia personale che comunitaria
- altre forme per promuovere la vita religiosa e ascetica del gruppo, quali gli esercizi spirituali, i ritiri, il campo-scuola...

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE:
- l'ASSISTENTE ECCLESIASTICO é nominato dall'Arcivescovo
- ORGANI del gruppo sono l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente
- l'ASSEMBLEA:
a. elegge a maggioranza assoluta di voti segreti, al terzo scrutinio, a maggioranza relativa il Presidente, il Consiglio di quattro membri, un Segretario
b. il Presidente sceglie tra i Consiglieri un vice- presidente
c. il Consiglio elegge un Tesoriere
- tutte le cariche elettive sono triennali; si ammette la rieleggibilità. L'A.E. assiste alle riunioni del Consiglio.

Art. 6 – COMPITI DEL PRESIDENTE sono
- rappresentare il gruppo; essere tramite ordinario con l'Arcivescovo; presiedere il Consiglio; promuovere l'unità dei membri; agire in stretta collaborazione col Consiglio, nella coscienza che l'evangelizzazione non é mai atto semplicemente  individuale, ma sempre e profondamente atto ecclesiale.

Art. 7 – COMPITI DEL CONSIGLIO sotto la guida del Presidente, sono
- elaborare i piani di lavoro
- determinare i mezzi e le modalità
- accogliere  nuovi  membri,  decidere  eventuali  decadenze  di membri,  prendere atto di
dimissioni.

Art. 8 – Il presente STATUTO é valido per un triennio ad experimentum. Il Consiglio dovrà in tempo utile proporre le varianti ritenute utili all'assemblea in ordine alla ratifica dell'autorità competente.

Art. 9 – PATRONI del gruppo sono la Madonna e San Giuseppe.

Torna ai contenuti